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Aree Idonee, connessioni e (in)costituzionalità del DL Agricoltura: cosa aspettarsi dal 2026
di Redazione
Questa mattina, giovedì 15 gennaio, è arrivato il via libero definito del Parlamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge n. 175/2025 cd. DL Transizione 5.0 e Aree Idonee.
Si tratta, come noto, di un provvedimento chiave per il settore delle energie rinnovabili. L’articolo 2 individua infatti le aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili e fornisce alle Regioni italiane i criteri che le stesse dovranno seguire nell’adozione delle rispettive Leggi Regionali, da approvare entro 180 giorni (nella versione iniziale erano 120) dall’entrata in vigore del provvedimento. Rispetto al quadro normativo precedente (d.lgs. 199/2021), il DL 175/2025 non solo elimina ogni riferimento alle aree non idonee, ma specifica che alle Regioni è solo consentito ampliare le aree idonee già individuate ex lege, non potendo dunque legiferare in modo più restrittivo rispetto a quanto fatto dalla normativa nazionale.
Durante la fase di conversione in Legge sono state approvate alcune modifiche all’articolo 2 (della versione proposta dal CdM e trasmessa al Parlamento avevamo parlato qui). Tra queste, l’istituzione di un regime transitorio per fare salve tutte le procedure in corso, intendendo come tali quelle per le quali la verifica di completezza documentale a corredo del progetto sia compiuta alla data di entrata in vigore del decreto (rimane tuttavia possibile per la Regione o Provincia autonoma esperire il rimedio in opposizione di cui all’art. 14 quinquies l.241/1990 sull’opposizione delle amministrazioni dissenzienti alle determinazioni della Conferenza dei Servizi in caso di elevato valore agricolo dell’area interessata dall’impianto).
Approvata la norma nazionale sulle aree idonee e chiuso il cd. Correttivo al TU FER (d.lgs. 178/2025) che ha rivisto le regole per l’autorizzazione degli impianti – entrato in vigore lo scorso 11 dicembre –, cosa aspettarsi dall’anno appena iniziato?
Data per assodata l’individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione da parte delle Regioni – le prime entro i prossimi sei mesi, le seconde entro il 21 febbraio – lato permitting a livello nazionale sono due i provvedimenti chiave attesi.
Il primo è il Decreto-Legge cd. DL Bollette che dovrebbe contenere, tra l’altro, la tanto attesa riforma delle connessioni per affrontare e superare il problema della saturazione virtuale della rete. Annunciata la prima volta nella primavera dell’anno scorso, questa riforma rimane tutt’oggi ancora ferma ad una bozza. Sul punto le tempistiche non sono chiare: lo scorso autunno il Ministro Pichetto Fratin aveva menzionato una possibile approvazione già a inizio gennaio, ma nella conferenza stampa di inizio anno del 9 gennaio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto molto genericamente che il decreto sarà approvato “nelle prossime settimane”.
Il secondo punto chiave è la pronuncia della Corte Costituzionale circa la costituzionalità dell’articolo 5, commi 1 e 2 del cd DL Agricoltura (D.L. 63/2024) che ha introdotto il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra sui terreni classificati agricoli. Alla luce delle più recenti sentenze, tra cui la 184/2025 sulla Legge Regionale “Aree Idonee” n. 20/2024 della Sardegna, è plausibile aspettarsi che la Consulta confermerà l’incostituzionalità del divieto introdotto dal DL Agricoltura in quanto generalizzato e aprioristico. Se così fosse, allora anche la normativa sulle aree idonee dovrà essere rivista di conseguenza e, data la forte opposizione dell’attuale Maggioranza nei confronti degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, viene difficile pensare che la questione si risolverebbe con una semplice eliminazione del divieto attualmente previsto. Piuttosto, è plausibile aspettarsi che all’eventuale incostituzionalità dello stop al fotovoltaico farà seguito l’ennesimo periodo nel quale l’unica certezza sarà la volontà delle forze politiche di restringere quanto più possibile il perimetro delle aree da considerare idonee all’installazione di impianti di questo tipo. Per lo meno, grazie all’eliminazione del riferimento alla non-idoneità delle aree, tutto ciò che non sarà idoneo sarà “solo” ordinario.