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Un quadro in evoluzione: un’analisi della nuova proposta di norma Aree Idonee
Di Redazione
Il decreto-legge 21 novembre 2025, n.175, recante “Misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 novembre, si inserisce in un quadro regolatorio già complesso, tentando di imprimere un’accelerazione alla definizione delle aree idonee per gli impianti FER. L’intervento avviene in un contesto nel quale la stratificazione normativa e l’eterogeneità delle norme regionali hanno rallentato l’espansione della capacità rinnovabile e creato incertezza per investitori, operatori e amministrazioni.
La stessa scelta di inserire la norma sulle Aree idonee in questo specifico decreto ha lasciato stupito il settore, che si aspettava, dalle precedenti dichiarazioni di esponenti del Governo, che la norma venisse inserita nell’atteso “DL Energia”, annunciato e poi posticipato ormai già da luglio scorso e di cui siamo tutt’ora in attesa. La norma sulle Aree idonee è stata dunque “scorporata” dal veicolo normativo scelto in precedenza e inserita nel DL 175/2025, probabilmente per esigenze legate alla rendicontazione del PNRR, dunque su spinta dell’Unione Europea.
Il contenuto del decreto
L’obiettivo dichiarato della norma, come riportato nella relazione illustrativa del Governo, è quello di “promuoverne un ulteriore sviluppo unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, la norma valorizza i principi di contenimento del consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell’aria, contemperando i medesimi con la necessità di raggiungere gli sfidanti obiettivi fissati dall’Europa al 2030.”
A tale scopo, si va ad includere nel decreto legislativo n. 190 del 2024 (cosiddetto “Testo Unico FER” e peraltro già recentemente modificato) la nuova disciplina delle aree idonee, che individua un set minimo di aree considerate idonee, tra cui figurano, in larga parte, quelle già individuate come idonee ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Un aspetto significativo per il settore delle rinnovabili è l’introduzione nel d.lgs. 190/2024 di una definizione normativa di impianto agrivoltaico. Tuttavia, proprio la natura tecnologica della definizione è stata accolta con prudenza da parte di diversi soggetti auditi negli scorsi giorni in Senato, che hanno evidenziato come manchi una corrispondente definizione agronomica in grado di orientare i progetti verso una reale integrazione con le colture. La prospettiva degli operatori rimane comunque positiva: l’esistenza di una definizione centrale rappresenta un punto di riferimento atteso da tempo, anche perché consente al legislatore di stabilire che l’agrivoltaico elevato sia sempre installabile, indipendentemente dalle altre restrizioni eventualmente introdotte. La disciplina delle aree idonee, delineata dal nuovo articolo 11-bis, rafforza questo principio. L’agrivoltaico elevato viene infatti sottratto alle oscillazioni interpretative regionali, garantendogli un canale autorizzativo sempre aperto.
Inoltre, il decreto assegna al MASE 60 giorni per regolamentare la piattaforma digitale dedicata alle aree idonee e alle zone di accelerazione. Tale piattaforma, come riconosciuto in diversi documenti tecnici, rappresenta un tassello importante verso un sistema più trasparente e coordinato, capace di ridurre le asimmetrie informative e di velocizzare l’istruttoria dei procedimenti.
Dal lato delle Regioni, il decreto stabilisce che queste dispongano di 120 giorni per individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle fissate a livello statale. In caso di inerzia, interverrà il potere sostitutivo statale, accompagnato dal divieto per le Regioni di introdurre moratorie o divieti generalizzati.
Viene inoltre introdotto un parametro quantitativo, frutto dell’intesa con il MASAF e con le Regioni stesse, secondo cui la quota di superficie agricola utilizzabile classificata come idonea dovrà collocarsi tra lo 0,8 e il 3 per cento del totale. Tale misura prova a conciliare la funzione produttiva del suolo con la necessità di trovare superfici disponibili per la transizione energetica.
Le osservazioni emerse nelle audizioni parlamentari
Il ciclo di audizioni del 2 dicembre presso la Commissione Ambiente del Senato ha fornito un quadro articolato, ma con diverse convergenze. La prima riguarda la ridefinizione delle cosiddette solar belt. La loro riduzione (da 500 a 350 mt) e la loro applicazione limitata ai soli stabilimenti industriali sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale rappresentano, secondo molti operatori e associazioni, un restringimento significativo delle superfici immediatamente utilizzabili per il fotovoltaico. A ciò si aggiunge l’ampliamento delle fasce di rispetto dai beni paesaggistici e culturali, che in alcune regioni rischia di sottrarre ampie porzioni di territorio alla possibilità di sviluppo.
Un secondo punto critico riguarda la mancanza di una disciplina transitoria. La preoccupazione è diffusa: senza una clausola di salvaguardia, il nuovo quadro normativo rischia di applicarsi retroattivamente ai progetti già avviati, con potenziali ripercussioni sui tempi autorizzativi, sui piani industriali e persino sul contenzioso. La questione non riguarda solo i grandi progetti: anche le filiere dell’autoconsumo e delle comunità energetiche potrebbero risentire dell’incertezza, con impatti rilevanti su PMI e amministrazioni locali.
Il rapporto tra Stato e Regioni è stato un altro tema ricorrente. Alcune Regioni hanno evidenziato che l’adozione del decreto-legge senza previo confronto in Conferenza Unificata introduce elementi di frizione istituzionale. Allo stesso tempo, alcuni soggetti del settore energetico hanno suggerito che una maggiore centralizzazione delle decisioni potrebbe contribuire a superare l’attuale frammentazione, che spesso si traduce in ritardi e incertezza regolatoria.
I prossimi passi
Al momento il decreto è appunto in fase di conversione in legge al Senato, dove è all’attenzione della Commissione Ambiente. L’approdo in Aula per l’approvazione in prima lettura è stato calendarizzato per il nuovo anno, il 7 gennaio, dunque successivamente alla pausa natalizia nonché all’iter di approvazione della Legge di Bilancio. Nel frattempo, nelle prossime settimane la Commissione lavorerà sulle proposte emendative che saranno presentate alla fine della prossima settimana.