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Nature Restoration Regulation: concluso l’iter per il recepimento

Posted: 31 Marzo 2026 alle 10:00   /   by   /   comments (0)

di Redazione

Il Parlamento ha concluso l’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, noto anche come Nature Restoration Regulation.

Il Regolamento europeo introduce nuovi obblighi per gli Stati Membri in termini di salvaguardia e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e demanda ai 27 la predisposizione di un Piano Nazionale per il Ripristino che possa portare al recupero degli habitat terrestri, marini, urbani, forestali e agricoli che risultano degradati.

Venendo allo schema di decreto-legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 dicembre, l’articolo 2 comma 2 individua il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica quale amministrazione responsabile, tra le altre, dell’attuazione dell’articolo 6 del Regolamento UE, che prevede che l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile siano riconosciute quali attività di interesse pubblico prevalente, ai fini delle eccezioni agli obblighi per prevenire il deterioramento degli habitat di cui all’art. 5, par 11-12 e art. 4 par. 14-15 del Regolamento UE.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Commissioni Ambiente di Camera (VIII) e Senato (VIII) per l’espressione dei relativi pareri, nonché alla Conferenza Unificata per il raggiungimento dell’Intesa. L’iter si è concluso tra il 24 e il 25 marzo, quando è stata sancita l’Intesa (disponibile a questo LINK) nonché adottati i pareri parlamentari.

Al Senato il parere – favorevole con osservazioni –  proposto dal relatore del provvedimento Senatore Claudio Fazzone (FI) è stato adottato martedì 24 (LINK). Tra le osservazioni, l’8° Commissione Ambiente del Senato chiede i) che l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l’ente tecnico scientifico di supporto ai Ministeri per l’applicazione del regolamento; ii) che sia previsto un esplicito richiamo a quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 13, del Regolamento (UE) 2024/1991 che assicura il coordinamento dell’elaborazione del Piano nazionale di ripristino con la mappatura delle zone necessarie al conseguimento degli obiettivi per il 2030 in materia di rinnovabili, garantendo sinergie con l’espansione delle rinnovabili e dell’infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurando che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione; iii) che sia rafforzato il riferimento all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1991 che stabilisce che le attività di pianificazione, costruzione, esercizio degli impianti di energia rinnovabile, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano presunti di interesse pubblico prevalente; iv) che sia stabilito che la costruzione degli impianti rinnovabili (e attività connesse) sono presunti di interesse pubblico prevalente. Tali piani e progetti devono dunque essere esentati dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose (art. 4, paragrafi 14 e 15, e 5, paragrafi 11 e 12) a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale. La presunzione di interesse pubblico prevalente deve trovare quali uniche eccezioni le aree di rigida tutela integrale o casi di oggettiva incompatibilità tecnica rigidamente documentate, garantendo la coerenza con le aree idonee, le zone di accelerazione, così come individuate nell’attuale assetto normativo, e in coerenza al PNIEC. L’osservazione è finalizzata a semplificare e snellire i procedimenti autorizzativi laddove non siano disponibili soluzioni alternative e al fine di perseguire gli obiettivi del PNIEC.

Alla Camera, il parere è stato adottato dalla Commissione VIII mercoledì 25 (LINK). Anche in questo caso, il testo presentato dal relatore On. Gianni Lampis (FdI) è stato favorevole con osservazioni. La Commissione ha chiesto, tra l’altro, che il Governo valuti di prevedere il coinvolgimento, da parte delle Autorità nazionali, degli operatori del settore interessati dal provvedimento, ai fini della predisposizione e del riesame del Piano nazionale di ripristino, del monitoraggio e della raccolta di informazioni e dati sulle misure e sulle attività ivi previste.

Concluso l’iter, si attende ora l’approvazione della versione definitiva del testo da parte del Consiglio dei Ministri e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.