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Correttivo TU FER: i pareri parlamentari, lo stallo per la mancata intesa e la versione finale del testo
di Redazione
Come noto, uno dei provvedimenti più caldi per il settore energetico recentemente approvati è il cosiddetto Correttivo al TU FER volto ad integrare, modificare e correggere il decreto-legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 settembre, il testo è stato successivamente trasmesso al Consiglio di Stato e al Parlamento per i rispettivi pareri di competenza – non vincolanti –, nonché alla Conferenza Unificata per il raggiungimento dell’intesa.
Il Consiglio di Stato ha approvato il proprio parere lo scorso 21 ottobre, mentre i pareri delle Commissioni parlamentari VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera e 8° Ambiente del Senato sono stati approvati durante la seduta del 12 novembre, dopo che è stata accertata la mancata intesa in Conferenza Unificata, dovuta all’opposizione della Regione Sardegna.
Il parere della Commissioni della Camera è stato positivo con condizioni e osservazioni. Tra le condizioni: ripristinare la definizione di “inizio lavori” di cui all’art. 4 c. 1 del d.lgs. 190/2024 poiché maggiormente idonea a garantire certezza giuridica; prevedere che le misure compensative per gli interventi in PAS ed Autorizzazione Unica siano corrisposte per tutto il ciclo di vita dell’impianto e che gli interventi in PAS ricadenti in aree idonee o in zone di accelerazione siano considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti senza necessità di ulteriori atti (punto condiviso con il parere del Senato).
Nell’ambito delle osservazioni, invece, i deputati hanno chiesto di valutare, tra l’altro: la possibilità di prevedere che gli interventi per l’esercizio e la realizzazione di impianti FER siano sempre considerati di interesse pubblico prevalente nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione; l’inserimento di specifiche definizioni per “area occupata dall’impianto” e “area occupata dall’impianto eolico”; il mantenimento del riferimento a una quota dei proventi ovvero all’energia prodotta – e non alla produzione attesa – nell’ambito della definizione delle misure compensative per gli interventi in PAS, aumentando inoltre almeno all’1% la quota minima spettante al Comune; l’individuazione di specifiche misure di compensazione per gli impianti di accumulo elettrochimico; la facoltà – anziché l’obbligo – da parte del proponente di acquisire il permesso di costruire prima della presentazione del progetto al comune in caso di progetti in PAS che richiedano l’effettuazione di interventi edilizi o, in alternativa, la possibilità di acquisire tale titolo nell’ambito dello stesso procedimento di PAS.
Favorevole con osservazioni anche il parere della Commissione 8° Ambiente del Senato. Tra queste: la necessità di chiarire la nozione di “interventi edilizi” ed eliminare le definizioni relative a “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”; l’introduzione della definizione di “impianti solari flottanti”, “area occupata dall’impianto solare fotovoltaico flottante sullo specchio d’acqua”, “impianti agrivoltaici”, “volumetrie di servizio”, “area occupata dall’impianto eolico”, “sistema di accumulo (SdA) elettrochimico”; l’inserimento di un chiarimento in merito alla definizione di “progetto unico”; l’eliminazione delle previsioni riguardanti i titoli edilizi per impianti in attività libera e in PAS; un ampliamento dei vincoli che impongono il ricorso alla PAS anziché all’attività libera; l’inserimento di una disposizione che specifichi che la dichiarazione di pubblica utilità costituisce “condizione propedeutica” per l’attivazione delle procedure espropriative previste nell’ambito della PAS; la reintroduzione nel procedimento di Autorizzazione Unica dell’istituto del silenzio assenso; nonché il suggerimento di prevedere che anche gli interventi in Autorizzazione Unica in aree idonee o in zone di accelerazione siano compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti.
Acquisiti i pareri sopra menzionati, il nodo da sciogliere restava la mancata intesa in Conferenza Unificata. Uno stallo che ha fatto sorgere diversi interrogativi anche all’interno delle istituzioni primariamente coinvolte nell’approvazione del provvedimento. Se, da una parte, alcuni spingevano per proseguire con l’adozione del testo definito in Consiglio dei Ministri, appellandosi al fatto che la mancata intesa era da attribuire all’ostinazione di una sola Regione e non, invece, ad un più ampio disallineamento sul contenuto del testo, altri sottolineavano che la procedura prevede che il testo finale possa essere adottato solo previa intesa in Conferenza Unificata e non ritenevano quindi possibile procedere finché questa non fosse stata raggiunta. Alla fine, il primo orientamento è quello che è prevalso. Il Consiglio dei Ministri ha adottato la versione finale del provvedimento durante la riunione di giovedì 20 novembre 2025.
Il decreto-legislativo 26 novembre 2025 n. 178 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 26 novembre. L’entrata in vigore è prevista per l’11 dicembre 2025.