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Sicilia, pubblicata la circolare congiunta Ambiente-Energia sul regime transitorio delle autorizzazioni FER
di Redazione
È stata pubblicata il 27 agosto sul sito della Regione Siciliana la circolare congiunta del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento Energia n. 62023 del 6 agosto 2026, recante “Disciplina istruttoria dei procedimenti di autorizzazione impianti FER in fase transitoria“, adottata in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettere d) ed m), della L.R. 29 dicembre 1962, come modificato dall’art. 4 della L.R. 29 maggio 2026, n. 13.
Il documento arriva a colmare un vuoto operativo che si era determinato a seguito della riforma delle competenze in materia di energie rinnovabili, fornendo agli operatori del settore indicazioni puntuali su come gestire i procedimenti autorizzativi nella fase di transizione.
Gli sviluppatori con istanze pendenti sono chiamati a verificare tempestivamente in quale delle quattro fattispecie ricada il proprio procedimento, anche per valutare eventuali adempimenti documentali ancora necessari su entrambe le piattaforme informatiche durante la fase di doppio binario.
Il contesto normativo: la Legge Regionale 13/2026
Il provvedimento trae origine dalla L.R. n. 13/2026 (“Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie”), entrata in vigore lo scorso 20 giugno. In particolare, l’articolo 4 della legge ha ridisegnato il riparto di competenze tra gli Assessorati regionali, attribuendo a quello dell’Energia la titolarità sulle Autorizzazioni Uniche (AU), mentre all’Assessorato dell’Ambiente resta la competenza in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Una conseguenza di questa riorganizzazione è il superamento, per gli impianti FER soggetti ad AU, del previgente meccanismo del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che fino ad oggi costituiva il canale procedurale di riferimento per questa tipologia di impianti.
Le quattro casistiche disciplinate dalla circolare
Per gestire in modo ordinato la fase di passaggio, la circolare individua quattro distinti scenari, ciascuno con un percorso definito:
- Istanze PAUR presentate dopo il 20 giugno 2026. Vengono dichiarate inammissibili. I proponenti dovranno ripresentare una nuova istanza di Autorizzazione Unica attraverso il portale della Conferenza di Servizi telematica del Dipartimento Energia.
- Procedimenti PAUR con Conferenza di Servizi conclusa entro il 19 giugno 2026. Restano in capo al Dipartimento Ambiente, che ne curerà la conclusione con il rilascio o l’eventuale diniego del PAUR secondo la disciplina previgente.
- Procedimenti avviati ma privi di determinazione conclusiva al 20 giugno 2026. Sono trasferiti al Dipartimento Energia, che dovrà portarli a conclusione tramite rilascio o diniego dell’Autorizzazione Unica, provvedendo eventualmente all’acquisizione dei pareri ancora mancanti.
- Procedimenti per cui era già stato adottato il decreto di Autorizzazione Unica. Il decreto conserva piena efficacia e il procedimento si considera concluso, anche laddove la relativa Conferenza di Servizi sul PAUR non fosse formalmente terminata.
Il nuovo assetto a regime
Al di là della disciplina transitoria, la circolare fornisce anche indicazioni sull’assetto a regime: le nuove istanze di autorizzazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale Conferenza di Servizi del Dipartimento Energia, che diventa così il punto di accesso unico per gli operatori.
Anche la documentazione relativa alla VIA e all’eventuale valutazione di incidenza sarà gestita sulla medesima piattaforma. Tuttavia, nella fase transitoria permarrà la necessità di effettuare alcuni caricamenti anche sul portale ambientale SI-VVI, in attesa del completamento dell’interoperabilità tra i due sistemi informativi.