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Promulgazione delle Leggi: dove interviene il Presidente della Repubblica?
di Matteo Apicella
Mercoledì 6 agosto l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto–legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,cd. DL sport.
Il decreto, nel suo iter di conversione, era stato modificato in seconda lettura dal Senato ed è quindi poi dovuto tornare alla Camera per l’approvazione definitiva, affinché entrambi i rami del Parlamento, come prescrive la Costituzione, approvino un testo identico. Si tratta di una procedura davvero insolita per i decreti-legge che nella stragrande maggior parte dei casi, soprattutto per il tempo limitato che la Costituzione assegna per la loro conversione (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), tendono ad essere modificati soltanto da una Camera, per poi essere approvati nell’altra senza ulteriori modificazioni.
Il secondo passaggio alla Camera è però stato necessario per eliminare in particolare una norma contenuta nell’art. 9 bis e frutto di un emendamento approvato in prima lettura, su cui la Presidenza della Repubblica aveva espresso criticità. La disposizione prevedeva di affidare alla società pubblica Sport e Salute la gestione di eventi sportivi che ricevono contributi statali superiori a 5 milioni di euro e, secondo il Quirinale, non disponeva dei requisiti di necessità ed urgenza che ne giustificassero l’inserimento in un decreto-legge. Il Governo in un primo momento sembrava intenzionato a mantenere la norma (tanto da non eliminarla in prima lettura), ma poi, per evitare un grave conflitto istituzionale che avrebbe potuto portare come extrema ratio anche ad una mancata promulgazione, ha preferito rinunciarvi.
Dopo l’approvazione definitiva di un disegno di legge infatti, il testo passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Questo passaggio, previsto dall’art. 73 della Costituzione e da svolgere entro un mese dall’approvazione definitiva, prevede che il Presidente della Repubblica attesti che le due Camere abbiano deliberato su un identico testo e svolga un controllo sulla regolarità della procedura di approvazione e sul contenuto della legge onde evitare un evidente contrasto con la Costituzione. In quest’ultimo caso il Presidente può rifiutare la promulgazione, rinviando il testo alle Camere con messaggio motivato. Se però il Parlamento riapprova la legge senza modifiche è obbligato a promulgare, se non nella rara ipotesi in cui ritenga che il testo di legge prefiguri ipotesi di alto tradimento o attentato alla Costituzione (ad esempio per i tentativi di sovvertire l’ordine costituzionale).
Per cercare di mitigare la rigidità del sistema costituzionale in materia di promulgazione, sono stati sviluppate in via di prassi alcune alternative, come ad esempio la promulgazione con rilievi in cui il Presidente promulga la legge ma accompagnandola con un comunicato in cui esprime le sue opinioni su una o più disposizioni, suggerendone una specifica interpretazione o auspicandone una modifica. Ma non solo. Sono anche da considerarsi ormai ordinarie le interlocuzioni informali (come nel caso del DL Sport) tra la Presidenza della Repubblica, il Governo e la Commissione competente per accertare, durante il procedimento legislativo, la legittimità costituzionale delle norme oggetto di esame e, in caso contrario, modificare il testo di conseguenza.