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METSAF e DL Bollette: la crisi geopolitica, gli aiuti di stato europei e il nodo dell’ETS

Posted: 14 Maggio 2026 alle 11:21   /   by   /   comments (0)

di Eleonora Filipponi

La crisi e gli effetti strutturali per l’UE

Dalla fine di febbraio 2026, l’escalation della crisi iraniana e la conseguente chiusura de facto dello Stretto di Hormuz hanno innescato una spirale di volatilità energetica senza precedenti nel contesto europeo post-pandemia. I prezzi del greggio sono aumentati di oltre il 50%, quelli del gas naturale di circa l’85% – poi calati leggermente – con effetti a cascata sull’intera filiera energetica dell’Unione — dall’elettricità ai fertilizzanti, fino al costo del carburante per trasporti marittimi e terrestri.

Nelle ultime settimane a poco hanno giovato le dichiarazioni provenienti dall’amministrazione americana in merito all’imminente fine del conflitto, e ad una conseguente riapertura dello stretto. Il regime iraniano, esibendo una resilienza superiore alle aspettative di Washington, non dà segni di cedimento, mettendo quindi alla prova la tenuta del sistema energetico globale – a partire dall’Unione Europea.

In questo quadro, la Commissione europea ha adottato il 29 aprile 2026 il nuovo Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF), una cornice normativa che, come si evince dal nome stesso, ha natura temporanea, per stabilire aiuti di stato rivolti agli stati membri, che va ad affiancarsi agli strumenti già esistenti — in particolare il Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) — e che si applicherà fino al 31 dicembre 2026. Come già accaduto in occasione della pandemia da COVID-19 e della guerra in Ucraina, la Commissione ha ritenuto necessario uno strumento straordinario di flessibilità per tutelare la competitività del mercato unico e prevenire distorsioni nella concorrenza interna.

Il METSAF non è, tuttavia, uno strumento di sostegno generalizzato: i settori destinatari sono quelli più direttamente esposti agli shock di prezzo sull’energia e sulle materie prime — agricoltura primaria, pesca e acquacoltura, trasporto terrestre e marittimo a corto raggio intra-UE. Per il settore energetico in senso stretto, le misure più rilevanti riguardano modifiche al CISAF e condizioni stringenti per eventuali sussidi al costo del gas nella generazione elettrica.

Le modifiche al CISAF: più supporto per le industrie energivore, senza nuovi obblighi

Una delle novità più significative del METSAF per gli operatori del settore energetico è l’emendamento al framework CISAF in materia di compensazione dei costi dell’elettricità per le industrie a elevata intensità energetica. Il tetto massimo di compensazione viene elevato dal 50% al 70% della riduzione del prezzo medio annuo all’ingrosso nella zona di offerta in cui il beneficiario è connesso. L’elemento degno di nota è che questo incremento della percentuale di supporto ammissibile non è accompagnato da un corrispondente aumento degli obblighi di investimento in decarbonizzazione, come invece previsto dalla struttura di base del CISAF.

Sul fronte della cumulabilità, il METSAF consente che gli aiuti erogati ai sensi della sezione 4.5 del CISAF siano cumulati con quelli previsti dalla sezione 3.1 delle Linee guida ETS, purché il totale non superi la somma del massimale ammissibile secondo le Linee guida ETS e il 50% del massimale CISAF (inclusa l’eventuale deviazione temporanea al 70%).

Il nodo centrale: i sussidi al gas nella generazione elettrica e il vincolo ETS

Il punto di maggiore interesse — e di maggiore criticità — per gli operatori della generazione elettrica riguarda la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure nazionali di sostegno ai costi del gas utilizzato nella produzione di elettricità.

Il METSAF conferma che tale possibilità esiste, ma la subordina a un set di condizioni molto precise, valutate dalla Commissione “on a case by case basis”, quindi caso per caso. Tra queste: le misure devono essere temporanee e chiaramente definite; non devono alterare il merit order o i flussi transfrontalieri di energia; devono preservare i segnali di investimento a lungo termine nell’energia pulita; devono prevedere un rientro graduale ai prezzi di mercato; se la misura è finanziata – in toto o parzialmente – dai consumatori finali,  i costi devono essere trasferiti ai soli consumatori finali che ne beneficiano direttamente; e — aspetto cruciale — i costi del sistema ETS non possono essere inclusi in alcun meccanismo di rimborso, né utilizzati come parametro proxy per determinare la compensazione.

Quest’ultima condizione assume una rilevanza particolare rispetto al molto dibattuto c.d. DL Bollette. Il decreto, come è noto, all’art. 6 prevede un meccanismo di sostegno ai produttori termoelettrici di energia che include componenti legate al costo delle emissioni nell’ambito del sistema ETS.

Il testo del METSAF, pur non rigettando apertamente la norma italiana, sembrerebbe escludere anche le formulazioni indirette o parametrizzate che coinvolgano il costo dei permessi ETS. Ciò potrebbe quindi sollevare problemi di compatibilità tra l’attuale formulazione dell’articolo 6 del DL Bollette e le norme europee sugli aiuti di stato — compatibilità che peraltro non sarebbe richiesta prima del 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore prevista per la misura italiana, quando il METSAF avrà di fatto già esaurito il proprio effetto.

Durante la conferenza stampa di presentazione del METSAF, la vicepresidente UE con delega alla Transizione energetica Teresa Ribera ha chiarito che la proposta italiana “è tuttora in discussione” e che eventuali interventi dovranno inserirsi nel perimetro delle regole europee.

Le interlocuzioni sul punto tra Governo italiano e Commissione europea sono, quindi, attualmente in corso, e non si escludono modifiche alla formulazione dell’articolo 6 del DL Bollette. Tuttavia, la finestra temporale tra la scadenza del METSAF (31 dicembre 2026) e l’entrata in vigore della misura italiana (1° gennaio 2027) costituisce un elemento rilevante: le misure nazionali che si applicano dopo tale data non saranno soggette al METSAF, ma dovranno comunque essere valutate alla luce delle regole ordinarie sugli aiuti di stato e del CISAF, che rimane lo strumento permanente di riferimento per il settore energetico.

La Commissione ha peraltro ribadito che le misure a sostegno della generazione elettrica devono essere disegnate in modo da non distorcere il mercato interno, non interferire con il merit order e non creare incentivi perversi nella transizione energetica. Si parla, quindi, di condizioni strutturali, che prescindono dalla cornice temporanea del METSAF che qualsiasi misura nazionale — anche post-2026 — dovrà soddisfare.

L’indirizzo della Commissione pare chiaro: si mantiene fermo il vincolo sull’ETS, e questo perché gli aiuti di stato possono attenuare gli effetti congiunturali della crisi, ma non possono diventare uno strumento di elusione del sistema di carbon pricing europeo.

Per l’Italia, al netto della congiuntura geopolitica, costruire un meccanismo di sostegno per la generazione elettrica che sia efficace, tecnicamente compatibile con le norme europee e strutturalmente coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 non sarà un esercizio banale, e richiederà un dialogo stretto con Bruxelles e — probabilmente — una revisione dell’impostazione dell’articolo 6 del DL Bollette.