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Il nuovo DDL sul femminicidio: contenuti, finalità e reazioni del mondo giuridico
di Greta Zottoli
A oltre dieci anni dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011 e recepita con la legge n. 77 del 2013, l’Italia continua a rafforzare il proprio impianto normativo in materia di violenza di genere. La Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in questo ambito, impone agli Stati aderenti obblighi puntuali sul piano legislativo, amministrativo e giudiziario, richiedendo un approccio integrato fondato su prevenzione, protezione, repressione e coordinamento interistituzionale.
L’ordinamento italiano si è progressivamente allineato a tali obiettivi. Il decreto legge n. 93 del 2013 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 119 del 2013 – ha segnato una svolta, con importanti modifiche in ambito penale e l’adozione dei Piani d’azione nazionali. La legge n. 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ha introdotto un’accelerazione nelle indagini e un ampliamento del catalogo dei reati, con un inasprimento delle pene. La legge n. 53 del 2022 ha poi potenziato il sistema di raccolta dati. Nella legislatura in corso si sono aggiunti altri interventi: la legge n. 12 del 2023 ha istituito una Commissione d’inchiesta sul femminicidio; la legge n. 168 del 2023 ha rafforzato le misure di prevenzione; la legge n. 122 del 2023 ha velocizzato l’audizione delle vittime nei processi per violenza domestica.
È in questo contesto che si colloca il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2025 e trasmesso alla Commissione Giustizia del Senato il 31 marzo. L’obiettivo è introdurre una nuova figura autonoma di reato all’interno del Libro secondo, Titolo XII, Capo I del codice penale: il femminicidio, disciplinato dall’articolo 577-bis, che nella versione emendata approvata in sede referente, recita:
«Art. 577-bis. (Femminicidio). – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.»
Il nuovo articolo, oltre a tipizzare l’omicidio di una donna connotato da movente di genere, stabilisce l’applicazione delle aggravanti già previste dagli articoli 576 e 577 c.p. e introduce una disciplina stringente in materia di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti: se vi è una sola attenuante prevalente, la pena non può scendere sotto i 24 anni; se le attenuanti sono più d’una e ritenute prevalenti, il minimo è fissato in 15 anni. Viene inoltre modificato l’articolo 572 c.p., estendendo la punibilità dei maltrattamenti anche in caso di cessazione della convivenza, qualora tra autore e vittima vi siano legami di filiazione. Con il nuovo articolo 572-bis c.p. viene introdotta la confisca obbligatoria degli strumenti utilizzati per commettere maltrattamenti, inclusi dispositivi digitali, a seguito di condanna o patteggiamento.
Il disegno di legge prevede anche un sistema di aggravanti trasversali, applicabili a una serie di reati – tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori, interruzione non consensuale di gravidanza e diffusione illecita di contenuti sessuali – quando commessi con le medesime modalità discriminatorie, possessive o coercitive descritte nell’art. 577-bis. In questi casi, le pene sono aumentate da un terzo fino a due terzi, rafforzando l’efficacia sanzionatoria.
Inoltre, il disegno di legge, composto da quattordici articoli, si completa con misure procedurali, penitenziarie, culturali e di monitoraggio. L’articolo 2 impone al Ministero della Giustizia di trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge, comprensiva di dati disaggregati su omicidi e femminicidi, il genere delle vittime e la presenza di aggravanti.
L’articolo 3 modifica il codice di procedura penale, ampliando i diritti della persona offesa, che potrà essere informata e coinvolta anche in caso di patteggiamento. È previsto l’ascolto rapido della vittima, l’introduzione di misure cautelari rafforzate e il sequestro conservativo dei beni dell’imputato, con provvisionale minima automatica.
L’articolo 5 interviene in ambito penitenziario: l’accesso a misure alternative sarà subordinato a una valutazione della personalità del condannato, effettuata dopo almeno dodici mesi di osservazione. In caso di autorizzazioni all’uscita temporanea dal carcere, è previsto l’obbligo di notifica alla vittima o ai familiari.
Completano il quadro le disposizioni preventive e formative: campagne contro l’uso di sostanze stupefacenti nei contesti di violenza sessuale, istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute, formazione obbligatoria per magistrati e operatori sanitari sui temi della violenza di genere e della vittimizzazione secondaria. Le vittime di almeno 14 anni potranno inoltre accedere ai centri antiviolenza anche senza il consenso dei genitori.
Nonostante l’unanimità parlamentare ottenuta al Senato, il testo ha suscitato critiche da parte della comunità accademica. Oltre ottanta giuriste, tra penaliste, studiose e docenti universitarie, hanno firmato un appello contrario, contestando in primo luogo l’assenza di un approccio preventivo nella proposta di legge. A loro avviso, intervenire solo sul piano repressivo, senza affrontare le radici culturali e sociali della violenza di genere, rischia di non produrre effetti concreti.
Anche dal punto di vista penalistico, il disegno di legge presenterebbe elementi problematici. Le esperte evidenziano che l’introduzione dell’ergastolo come pena obbligatoria entra in conflitto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e limita la possibilità di personalizzare la condanna in base alla gravità specifica del caso. Inoltre, sottolineano come non vi siano evidenze che l’inasprimento delle pene abbia effetti deterrenti nei confronti di chi commette femminicidi. Infine, ricordano che il nostro ordinamento già consente di infliggere l’ergastolo nei casi più gravi, come dimostrano recenti sentenze che hanno colpito autori di femminicidi noti alla cronaca.
Ciononostante, nelle sedute del 22 e 23 luglio, il Senato ha approvato il disegno di legge in prima lettura con voto unanime (161 favorevoli, nessun contrario o astenuto). In parallelo, sono stati accolti tre ordini del giorno proposti dal Partito Democratico (G1.17, G1.18, G1.19), con l’intento di rafforzare gli strumenti non penali e di affiancare alla repressione una strategia più ampia, strutturale e culturale di contrasto alla violenza contro le donne. Il testo è poi stato trasmesso alla Camera il 23 luglio scorso e successivamente assegnato alla Commissione Giustizia per il prosieguo dell’iter legislativo.