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Efficienza energetica, Energia Elettrica, Governo, In Primo Piano, Post in evidenza, Rinnovabili

Pubblicato in Gazzetta il DL Aiuti: le novità su caro energia, FER e bonus edilizi

Posted: 20 Luglio 2022 alle 11:22   /   by   /   comments (0)

di Sara Tasca 

Il 14 luglio l’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il DDL di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto “DL Aiuti”, che il giorno successivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come noto l’iter parlamentare legato al provvedimento è stato tutt’altro che privo di ostacoli conducendo, in ultima istanza, all’apertura di una crisi di governo. I parlamentari del M5s, infatti, dopo avere già manifestato la posizione di contrarietà rispetto al provvedimento alla Camera, hanno scelto di non partecipare alla votazione unica al Senato. Atteggiamento che ha portato il Presidente del Consiglio Mario Draghi a recarsi al Colle per rassegnare le proprie dimissioni, poi respinte dal Capo dello Stato.

Nonostante la mancanza dei voti dei senatori pentastellati, il DL Aiuti è comunque diventato legge ed ha introdotto alcune importanti novità per il settore energetico. In primo luogo, sono confluite nel provvedimento le misure contenute nel DL 80/2022 (“DL Bollette”) che prevedono, per il terzo trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema sia per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW che per quelle con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e l’applicazione dell’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Vengono inoltre messi a disposizione del GSE 4 miliardi di euro per erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale.

Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera sono state introdotte diverse misure in tema di semplificazioni per le rinnovabili. Innanzitutto, è stato stabilito che per un periodo di 24 mesi sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 1 MW, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. Viene inoltre prolungato a 3 anni, dal rilascio del permesso di costruire, il termine per l’inizio dei lavori degli impianti FER autorizzati mediante Autorizzazione Unica.

Con riferimento agli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, è stato previsto che il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse. Viene poi specificato che il regime amministrativo della procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica non solo ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici, ma anche alle relative opere connesse.

In sede di conversione parlamentare sono state introdotte anche alcune modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento alla documentazione da includere nell’istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA. 

Sul fronte della disciplina della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, durante l’iter alla Camera è stato approvato un emendamento che allarga la platea dei potenziali acquirenti dei crediti fiscali a tutti i correntisti, purché non consumatori ovvero non persone fisiche. Tale ampliamento è inoltre retroattivo, cioè si applica anche alle cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.Un’altra proposta di modifica che è stata accolta nel corso dell’esame in sede referente nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera è quella, proveniente dal capogruppo del M5s Davide Crippa, che interviene sul settore del mercato tutelato stabilendo che l’Acquirente Unico svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica.