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Piemonte: al via i lavori per le zone di accelerazione FER

Posted: 25 Giugno 2026 alle 11:02   /   by   /   comments (0)

di Redazione

Anche la Regione Piemonte ha ufficialmente dato il via al processo di individuazione delle zone di accelerazione per le rinnovabili.

Sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 24 del 18 giugno, infatti, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2026, n. 14-2685 recante “Decreto legislativo n. 190/2024, articoli 11bis e 12. Decreto legislativo n. 152/2006. Legge regionale n. 13/2023. Adozione, ai fini dell’avvio della fase di valutazione della procedura di VAS, del ”Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili” e del Rapporto Ambientale, quale aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale”.

Ai fini dell’avvio della fase di valutazione della procedura di VAS – che è comprensivo della Tavola “Rappresentazione indicativa delle tipologie di aree”, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale –, si dispone che nel corso della fase di valutazione nell’ambito della procedura di VAS sia convocato il “Forum regionale per l’energia”.

Dal documento si evince che costituiscono zone di accelerazione per il territorio piemontese, unicamente per gli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo e le opere connesse:

  • le aree industriali attuate compresi gli insediamenti logistici, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 5 ha;
  • le aree, gli edifici e le superfici impermeabilizzate o già irreversibilmente compromesse dall’azione antropica, dismesse a destinazione d’uso industriale, commerciale e artigianale, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 1 ha;
  • le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati: – agli articoli 10 e 136 lettera b) del d.lgs. 42/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) – all’articolo 136, lettera c) e d) del medesimo decreto, per gli edifici ricadenti ovvero nelle aree individuate dai Piani regolatori generali ai sensi dell’art. 24 della l.r. 56/1977 “Tutela e uso del suolo” o nelle zone omogenee “A” di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;
  • i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l’integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, e nel caso in cui non siano in contrasto con le prescrizioni autorizzative;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, ad esclusione delle aree agricole;
  • le superfici artificiali ed edificate, nonché i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;
  • le discariche o i lotti di discarica chiusi o in gestione post-operativa, anche ripristinati, ad esclusione delle aree in cui si è già evoluto il bosco;
  • le aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale dei siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo V parte IV del d.lgs. 152/06, sottoposti a pregresse attività antropiche, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 242 ter del d.lgs. 152/06.

Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale. A titolo esemplificativo sono ricomprese nelle aree escluse dalle zone di accelerazione il sistema regionale delle aree protette così come definite dalla l.r. 19/2009, comprese le aree ‘contigue’ e le superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone, nonché i siti della Rete Natura 2000.