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Impianti rinnovabili incentivati e controlli da parte del GSE: cosa prevede il nuovo Regolamento

open gse operazione trasparenza
Posted: 4 Gennaio 2024 alle 17:56   /   by   /   comments (0)

di Francesca Pitrelli

Il 22 dicembre il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA, società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa tra l’altro dell’erogazione degli incentivi degli impianti rinnovabili, ha pubblicato un Regolamento controlli volto a  classificare le violazioni nonché a definire le percentuali di decurtazione degli incentivi applicabili agli impianti di produzione di energia elettrica in esercizio alimentati da fonti rinnovabili.

Il fine del Regolamento, si legge in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell’ente è quello “di dar seguito alle modifiche apportate dal Legislatore all’articolo 42 del Decreto Legislativo n.28/2011, improntate alla salvaguardia della produzione di energia da fonte rinnovabile, come interpretate dalla Giustizia Amministrativa”.

In particolare il Decreto Legislativo n.28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” prevede al comma 3 dell’Articolo 42 “Controlli e sanzioni in materia di incentivi” che “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE – in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – dispone il rigetto dell’istanza ossia la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e che, in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione e che nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà”.

Le violazioni che danno luogo alla decadenza dal diritto di percepire l’incentivo nonché conseguente recupero delle somme già erogate sono elencate nell’Allegato 1 del Regolamento. Tra queste rientrano:

  • presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti ossia dati non veritieri laddove tale ultima presentazione sia preordinata o comunque determinante per conseguire l’ammissione all’incentivo che sarebbe stato altrimenti non possibile, ovvero per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura;
  • assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto da parte dell’Ente territorialmente competente;
  • artato frazionamento della potenza dell’impianto qualora abbia comportato la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi
  • utilizzo di componenti contraffatti, con esclusione delle ipotesi di cui all’art. 42, commi 3-quater e 4-bis, del Decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero oggetto di furto;
  • violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione

Al di fuori delle ipotesi di cui all’Allegato 1, il GSE, in esito al procedimento di controllo, può comunque impartire delle prescrizioni volte a conformare l’impianto alla normativa di riferimento.

Invece le violazioni di minore gravità che comportano la decurtazione dell’incentivo e le relative percentuali sono contemplate nell’Allegato 2. Tra queste sono comprese:

  • voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi. La decurtazione si applica limitatamente al periodo di disallineamento: 10%
  • realizzazione di un impianto difforme rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in ordine ai criteri di priorità adottati per la formazione delle graduatorie, nell’ipotesi in cui il contingente non sia stato saturato ovvero non sia stato conseguito un vantaggio ingiusto rispetto ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura: 10%
  • iter autorizzativo/abilitativo perfezionatosi in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, o conseguimento tardivo del titolo autorizzativo/abilitativo in sanatoria

Il Regolamento, frutto di interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, potrà essere inoltre revisionato e integrato.