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Impianti Energia Rinnovabile, il GSE non può entrare nel merito del titolo autorizzativo

Posted: 14 Dicembre 2019 alle 0:07   /   by   /   comments (0)

di Avv. Danila Iacovelli e Avv. Giulia Roberti

Il controllo operato dal GSE sugli impianti di produzione di energia rinnovabile deve limitarsi alla verifica della sussistenza del titolo autorizzativo, non potendosi spingere sino alla verifica nel merito dell’idoneità del titolo concesso da altra amministrazione. 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato in un caso in cui il GSE aveva disposto la decadenza dalla graduatoria e la non ammissione agli incentivi di impianti mini-eolici, sul rilievo della difformità tra la potenza elettrica indicata nel provvedimento autorizzativo e quella dichiarata nell’istanza di iscrizione al registro.

Confermando un orientamento già espresso in una precedente decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “spetta soltanto agli enti territoriali accertare se il progetto realizzato corrisponde (sotto tutti i profili rilevanti, e quindi anche sotto il profilo della potenza installata) a quello comunicato mediante gli strumenti di semplificazione amministrativa (nel caso di specie la PAS)”. 

L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, nel disciplinare i poteri di verifica e di controllo attribuiti al GSE, stabilisce che la verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti” (comma 1), ferme restando le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete (comma 2). 

Lo stesso art. 42 prevede inoltre che le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, salvo il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.

Da tale disposizione, il Consiglio di Stato ha desunto che il GSE non può svolgere una verifica di legittimità di atti adottati da altre amministrazioni, ma deve limitarsi ad un controllo meramente formale degli stessi, pena lo stravolgimento del riparto di competenze stabilito dal legislatore.

Pertanto, la verifica di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie deve essere effettuata dall’ente territoriale competente al rilascio del titolo autorizzativo.

In caso di dubbio in merito alla legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione, il GSE dovrà interloquire con quest’ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l’esito degli accertamenti effettuati.

Con specifico riferimento alla potenza dell’impianto, il GSE dovrebbe quindi chiedere all’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo se la potenza dichiarata all’atto dell’iscrizione nel Registro sia congruente con quella autorizzata, ma non può valutare direttamente la legittimità sostanziale del titolo.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha fornito un chiarimento fondamentale in ordine ai poteri di controllo e verifica attribuiti al GSE in rapporto alle competenze spettanti alle altre amministrazioni.