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Idroelettrico, le nuove misure previste dal DL Taglia Prezzi e dal DDL Concorrenza

Posted: 27 Maggio 2022 alle 16:06   /   by   /   comments (0)

di Sara Tasca

Il settore idroelettrico è stato al centro di importanti novità introdotte dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, cosiddetto “DL Taglia prezzi”, e dal Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

In particolare, il “Taglia prezzi” ha esteso l’applicabilità dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, previsti all’art. 2 del DL 21/2012 e più comunemente noti come golden power, ai “beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica”.

Il provvedimento prevede anche che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, venga adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in cui saranno individuati “i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all’istruttoria dei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione del decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale”.

Nell’ambito dell’esame sul DDL Concorrenza presso la Commissione Industria del Senato si è giunti, a seguito di un lungo e particolarmente intenso confronto tra i vari gruppi politici, ad una parziale riformulazione dell’articolo 5, relativo alle concessioni idroelettriche. È stato infatti approvato l’emendamento 5.12, sottoscritto da tutte le forze di maggioranza, che nella sua nuova formulazione proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Viene inoltre stabilito che le procedure in oggetto, oltre a svolgersi secondo i parametri già previsti dal testo originario dell’art. 5, sono effettuate “determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico”.  

Rimane invece invariata la previsione secondo cui l’affidamento delle concessioni “può avvenire anche facendo ricorso al project financing, previsto dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici. Scartata quindi l’ipotesi, emersa durante il dibattito, che prevedeva di rendere prioritario questo meccanismo. 

Non ha subito modifiche nemmeno la disposizione che sancisce la possibilità di esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle gare per l’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche da parte della regione interessata.

Infine, con riferimento alle concessioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, l’art. 5 nella nuova formulazione prevede che “le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione (..) in favore dell’ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione”.

Il DDL Concorrenza approderà ora in Aula del Senato per l’approvazione in prima lettura e successivamente verrà trasmesso alla Camera per il via libera definitivo, che dovrebbe arrivare prima della pausa estiva. In base agli accordi tra le forze di maggioranza e il Governo, l’emendamento 5.12 non dovrebbe subire modifiche nel corso dell’esame a Montecitorio visto che i deputati saranno chiamati ad esaminare soltanto gli articoli che non sono stati votati dall’altro ramo del Parlamento.