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FER, le nuove semplificazioni del Governo Draghi

Posted: 17 Giugno 2021 alle 11:31   /   by   /   comments (0)

di Redazione

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – cosiddetto Decreto Semplificazioni – ha iniziato lo scorso 9 giugno, presso le Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera, il proprio iter di discussione parlamentare, che si è aperto con una fitta agenda di audizioni. A quasi un anno dal suo “antecedente” del Governo Conte-bis, il decreto contiene (oltre che l’individuazione dettagliata della governance del PNRR, oggetto della Parte Prima, articoli da 1 a 16) una serie di misure volte a semplificare gli iter autorizzativi per le opere previste dal Piano di Ripresa e Resilienza e dal PNIEC, nonché in generale per snellire le procedure di VIA a livello centrale e regionale. Viste le circostanze sisifee in cui sono spesso portate avanti le procedure di permitting, specialmente quando riguardano progetti per la produzione di energia rinnovabile, non sorprende che questo secondo aspetto abbia da subito riscosso un notevole interesse da parte degli operatori del settore.

Tra le principali riforme, si segnalano il lancio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (articolo 18) ampliando e modificando la composizione della Commissione Tecnica PNIEC istituita dal DL  76/2020 e il superamento delle disposizioni del precedente decreto Semplificazioni che demandavano a un successivo DPCM dedicato l’individuazione delle tipologie di interventi necessari all’attuazione del PNIEC – già enumerate in allegato al nuovo provvedimento – e delle “aree non idonee” ad ospitare tali interventi, nonché l’individuazione (articoli 19 e 20) di una procedura semplificata per l’ottenimento della VIA e di una procedura speciale per le Valutazioni d’Impatto Ambientale concernenti progetti PNRR-PNIEC, con una generale riduzione dei termini temporali per la presentazione delle osservazioni e l’emissione del provvedimento. Con riferimento ai soli interventi PNRR, il provvedimento istituisce (articolo 29) in seno al MiC una Soprintendenza speciale per il PNRR, avente competenza sui progetti con VIA statale o, se regionale, che coinvolgono almeno due uffici periferici del Ministero.

Per quanto concerne le procedure di VIA regionale, sono riviste e semplificate le attività propedeutiche al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (articoli 23 e 24). Tra le altre cose, le nuove disposizioni consentono l’attivazione di una fase preliminare, il completo svolgimento della quale – oltre a fornire al proponente indicazioni sulle condizioni per ottenere le autorizzazioni – può comportare una riduzione dei termini della conferenza di servizi decisoria, ed inoltre gli enti che non si esprimono in sede di conferenza di servizi preliminare non potranno porre condizioni ostative in sede di conferenza di servizi decisoria.

Con specifico riferimento ai progetti Fer, l’articolo 30 muove alcuni passi verso una razionalizzazione del ruolo del Ministero della Cultura nell’ambito degli iter autorizzativi, disponendo che, nel caso di impianti da ubicare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il parere del MiC in conferenza di servizi non sia vincolante. Inoltre (articolo 31), il provvedimento esclude da VIA e verifica di assoggettabilità gli impianti di accumulo elettrochimico stand-alone e da verifica di assoggettabilità gli impianti fotovoltaici con capacità fino a 10 MW purché ubicati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale. Infine, per quanto concerne gli interventi di repowering (articolo 32), il provvedimento dispone che gli interventi da realizzare su impianti FV o idroelettrici che non comportino una modifica della volumetria delle strutture o delle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, siano considerati non sostanziali e quindi assoggettati alla comunicazione al Comune, mentre per quanto concerne gli impianti eolici la non sostanzialità dell’intervento è vincolata alla realizzazione nel medesimo sito e al mantenimento dell’altezza dell’aerogeneratore entro certi limiti.

Alcune di queste riforme sembrano scaturire direttamente dall’attuale dibattito sulle rinnovabili e, in particolare, sulle difficoltà del Paese a dotarsi di una capacità FER adeguata agli ambiziosi target del Green Deal Europeo, con l’obiettivo di dare una risposta alle sempre più frequenti richieste di chiarezza e semplicità da parte degli operatori. Vedremo, nei prossimi mesi, come tali misure si tradurranno in prassi virtuose sul piano amministrativo e autorizzatorio, e se – cosa non meno importante – subiranno il “controcanto” dell’opposizione dei territori alla realizzazione di nuovi impianti.