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DL PNRR: quali impatti sulle FER?

Posted: 26 Febbraio 2026 alle 13:37   /   by   /   comments (0)

di Redazione

Il 19 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 del 19 febbraio 2026 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” (cd. DL PNRR).

Lo stesso giorno, il testo è stato trasmesso al Parlamento e assegnato alla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati per la conversione in legge. L’esame è stato avviato il 25 di febbraio.

Il provvedimento consta di 32 articoli ed interviene su più fronti, ridisegnando alcuni degli strumenti cardine dell’azione amministrativa con effetti diretti anche sulle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

L’articolo 5 modifica infatti la disciplina della Conferenza dei Servizi semplificata, fissando in 30 giorni il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. Il termine sale a 45 giorni per gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica. Viene inoltre rafforzato l’obbligo di motivazione: in caso di dissenso o assenso parziale, le amministrazioni — comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale — sono tenute a indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che potrebbero consentire l’assenso, con relativa quantificazione dei costi ove possibile.

Nei casi che non rientrano nel regime ordinario, l’amministrazione procedente dovrà convocare entro 10 giorni una riunione telematica con tutti gli enti coinvolti, al termine della quale predisporrà la determinazione motivata conclusiva, soggetta a eventuale opposizione. Il testo chiarisce inoltre che il silenzio equivale ad assenso incondizionato: si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, che non abbiano espresso la propria posizione o che abbiano formulato un dissenso privo di motivazione o estraneo all’oggetto della conferenza. In caso di procedure particolarmente complesse che richiedano la modalità simultanea e sincrona, il termine per la loro conclusione scende da 45 a 30 giorni in via ordinaria, e da 45 a 60 giorni quando siano coinvolte amministrazioni di tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute. Lo stesso articolo introduce poi modifiche agli istituti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e della Comunicazione.

L’articolo 12, al comma 5, interviene invece sulla modulistica relativa ai corsi di aggiornamento e formazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Di particolare rilievo le disposizioni dell’articolo 27, che ridisegna il quadro dei programmi di sovvenzione PNRR destinati agli impianti agrivoltaici e alle Comunità di Autoconsumo di Energia Rinnovabile (CACER). Le misure originarie vengono ricondotte a un unico programma di incentivi a fondo perduto, articolato in due investimenti: lo “Sviluppo agrovoltaico” (M2C2 Investimento 1.1) e la “Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo” (M2C2 Investimento 1.2). Il GSE è designato come soggetto gestore dei tre programmi di sovvenzione ed è tenuto a stipulare con il MASE specifici accordi attuativi per ciascun investimento. Gli impianti ammessi ai programmi dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni, crediti di imposta o risorse europee. Entro il 30 giugno 2026, il GSE dovrà aver sottoscritto con ciascun beneficiario gli accordi di concessione, nei limiti degli importi allocati per investimento. Le modalità operative saranno definite da appositi regolamenti tecnici e procedurali pubblicati sul sito del GSE.