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DL Energia e CCS: verso un quadro normativo capace di favorire il settore?

Posted: 16 Febbraio 2024 alle 10:23   /   by   /   comments (0)

di Giuditta Brambilla

La Carbon Capture and Storage CCS consiste nella cattura, trasporto e stoccaggio permanente in giacimenti di petrolio e gas esauriti o in falde acquifere saline delle emissioni di CO2 prodotte sia dai processi industriali che da quelli di produzione di energia da combustibili fossili. 

Nonostante ad oggi siano ancora relativamente pochi i progetti CCS in funzione, 41 a livello globale di cui solo 4 in Europa (dati Rapporto sullo stato globale della CCS 2023, Global CCS Institut) – questa tecnologia può indubbiamente giocare un ruolo significativo nella transizione verso un’economia a emissioni nette zero. 

Questo è vero soprattutto con riferimento alla riduzione delle emissioni nei settori energivori, anche detti hard to abate, come le industrie cartiere, chimiche, i cementifici e le siderurgie, per i quali ancora non sono disponibili alternative tecnologiche che ne permettano la decarbonizzazione dei processi produttivi ad un costo sostenibile. 

Sempre in ottica di transizione energetica, vale la pena menzionare che la CCS trova applicazione anche nello sviluppo del settore dell’idrogeno, in particolare nella produzione dell’idrogeno cosiddetto low-carbon, nonché potenzialmente nel conseguimento di emissioni negative quando associata alla produzione di bioenergia o utilizzata per la rimozione della CO2 già presente nell’atmosfera (Direct Air Carbon Capture and Storage)

Il ruolo significativo della CCS nella transizione energetica è ampiamente riconosciuto dalla Commissione UE, che negli anni ha adottato diverse iniziative e provvedimenti per favorirne lo sviluppo. L’ultima, a titolo di esempio, l’adozione il 6 febbraio scorso della Strategia industriale dell’UE per la gestione del carbonio.

Anche il nostro Paese condivide questa visione. Se già nella Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del gennaio 2021 veniva riconosciuto l’importante contributo della CCS al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, nella proposta di revisione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima (PNIEC)  trasmessa dall’Italia alla Commissione UE la scorsa estate si legge chiaramente che: “il ricorso alla cattura e allo stoccaggio/utilizzo della CO2 è indispensabile per traguardare l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale”. Nella bozza del cosiddetto “nuovo” PNIEC, il Governo Italiano si impegna inoltre a “fissare obiettivi specifici– ancora mancanti nella bozza di giugno 2023 – “per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nel PNIEC aggiornato, sulla base della capacità geologica di stoccaggio di CO2 che può essere resa operativamente disponibile entro il 2030 (e oltre), a partire dallo sfruttamento dei giacimenti esauriti di idrocarburi offshore”. “Per agevolare l’avvio dei progetti e il raggiungimento della capacità di stoccaggio” – si legge ancora “l’Italia prevede inoltre di definire rapidamente un quadro normativo coerente in grado di supportare il rapido dispiegamento di opportunità di stoccaggio geologico a lungo termine, lo sviluppo di progetti di cattura e la graduale crescita delle infrastrutture di trasporto, compresi i flussi transfrontalieri. L’Italia intende colmare ogni rimanente gap normativo o procedurale relativo al processo di autorizzazione allo stoccaggio e allo sviluppo della filiera CCS”. 

Quest’ultimi punti hanno già trovato un primo riscontro nella pratica. Il DL 181/2023, cosiddetto DL Energia, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge 11/2024, dedica un intero articolo, il 7, allo stoccaggio geologico di CO2, modificando in diversi punti il Dlgs 162/2011. 

Anzitutto, si prevede che nelle more dell’adozione del Piano delle aree “idonee” allo stoccaggio di CO2 – attualmente in fase di VAS – siano comunque considerati idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. 

In secondo luogo, vengono definiti i programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 quali “stoccaggio geologico che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale”; sono introdotti ex novo gli articoli 11-bis e 11-ter Dlgs 162/2011, che disciplinano l’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2, e modificate le disposizioni dell’art. 7 “Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio” del sopracitato decreto legislativo così che esse si applichino anche ai programmi sperimentali. 

Il DL energia modifica inoltre la disciplina relativa alle licenze di esplorazione (art. 8 e 17 del Dlgs 162/2011) prevedendo, tra l’altro, che decorsi i tre anni di validità si possano richiedere fino a un massimo di tre proroghe e per una durata non superiore a due anni ciascuna.

Tra le novità introdotte anche la predisposizione, da parte del MASE e entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di uno studio propedeutico a “delineare un quadro di riferimento normativo per promuovere l’effettivo sviluppo della filiera; a elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2 e schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, comprese le reti per il trasporto della CO2; a individuare, nei settori energivori e termoelettrico, i potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2; nonché a definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2”. 

Questo studio risulta dunque un passaggio fondamentale in previsione della definizione di un quadro regolatorio che possa favorire lo sviluppo della CCS. Il conto alla rovescia è già iniziato. Resta da vedere se, almeno in questo caso, il termine dei 180 giorni sarà effettivamente rispettato.