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Energia Elettrica, Governo, In Primo Piano, Parlamento, Post in evidenza, Rinnovabili

Decreto Semplificazioni, le novità per l’energia

Posted: 21 Luglio 2020 alle 12:38   /   by   /   comments (0)

di Gianmarco Maisto

Giovedì scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, ossia l’atteso decreto “Semplificazioni”, così ribattezzato dal Governo che il 7 luglio – in un Consiglio dei Ministri protrattosi sino all’alba – aveva licenziato il provvedimento con la formula del “Salvo intese”, a conferma della lunga gestazione e delle serrate trattative all’interno della maggioranza giallorossa. Dialettica che ora proseguirà in Parlamento dove il decreto è atteso alla prova della conversione in legge che inizia dal Senato nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici e dovrà concludersi entro il 14 settembre: 60 giorni in cui vi sarà anche la pausa estiva dei lavori di Montecitorio e Palazzo Madama, e il mese di settembre già “contingentato” per l’election day del 20 e 21 (referendum sul taglio dei parlamentari, elezioni regionali e amministrative).

Tra gli obiettivi generali del decreto, la semplificazione dei procedimenti amministrativi – eliminando e velocizzando gli adempimenti burocratici – da raggiungere secondo l’Esecutivo attraverso una serie di norme in materia di contratti pubblici e edilizia, sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, attività di impresa, ambiente e green economy per facilitare gli investimenti in linea con i target della transizione energetica (e nella prospettiva di favorire il rilancio economico del Paese a seguito dell’emergenza Covid).

Ma vediamo quali sono in sintesi le principali novità del provvedimento, che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha esitato a definire “la madre di tutte le riforme”, soffermandoci in particolare su quelle relative alle materie dell’energia e delle politiche ambientali.

Specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di valutazione ambientale, agendo sia sui termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sia sulle procedure, sono contenute all’articolo 50, in particolar modo per quanto riguarda le opere funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

Gli articoli 12 e 13 del decreto-legge intervengono invece, rispettivamente, modificando la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo (si prevede p. es. che l’amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall’espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini) e accelerando il procedimento in conferenza di servizi.

All’articolo 56 sono poi specificate le disposizioni volte a semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili (anche in corso di incentivazione) e quelli di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo (compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit). Sono inoltre dettagliati gli interventi che interessano impianti in corso di autorizzazione e viene introdotta la cosiddetta “sanatoria” sui Certificati Bianchi: quest’ultima misura – rivendicata dal Movimento 5 Stelle – prevede che la decadenza dei Certificati Bianchi possa avvenire solo in presenza delle condizioni di “Annullamento d’Ufficio”.

Vi sono l’articolo 57 che disciplina in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale, e l’articolo 59 che estende ai Comuni con popolazione fino a 20mila residenti il meccanismo dello Scambio sul posto altrove.

Da menzionare inoltre l’articolo 61 volto ad agevolare i procedimenti relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione elettrica (incluse le modifiche al tracciato purché siano comprese entro 50 metri da quello originario) e l’articolo 62 che rende più snello l’iter per gli interventi di modifica o di “ripotenziamento” sugli impianti di produzione e accumulo di energia (subordinandolo ad una procedura semplificata nel caso in cui non si preveda una variazione rilevante della potenza elettrica).