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DDL elettorale e voto segreto: cosa prevede il Regolamento della Camera?

Posted: 28 Luglio 2026 alle 10:44   /   by   /   comments (0)

di Redazione

Il 16 luglio l’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il DDL elettorale. Vista la delicatezza del provvedimento, l’iter di approvazione del testo prima in Commissione e poi in Aula è stato abbastanza tortuoso. Il testo nella sua versione originale è stato depositato dai partiti della maggioranza a febbraio. Durante l’esame in Commissione, tuttavia, è stato presentato un nuovo testo che manteneva l’impianto proporzionale, ma apportava alcune modificazioni anche per prevenire possibili interventi futuri della Corte Costituzionale.

Un punto, tuttavia, è sempre rimasto aperto: quello delle preferenze, ovvero della possibilità per il cittadino di poter indicare attivamente il candidato da votare. Queste non sono state previste né nel testo iniziale, né in quello licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, principalmente perché i partiti della maggioranza non avevano sul punto una posizione unitaria. La questione è però tornata d’attualità al momento del passaggio in Aula: dopo giorni di trattative, Fratelli d’Italia, insieme a Noi Moderati e UdC, ha infatti deciso di presentare un emendamento per inserirle nel testo, sebbene in una forma “ibrida”, ossia lasciando comunque il capolista “bloccato”, cioè deciso a priori dai singoli partiti, e delimitando la scelta ad una lista di candidati predefinita. Dopo alcune trattative anche Lega e Forza Italia avevano dato il proprio assenso alla disposizione che quindi disponeva sulla carta di una solida maggioranza per essere approvata.

A questo punto però, si è posta una questione di tipo metodologico: le opposizioni hanno infatti chiesto che le votazioni in Aula sulla legge elettorale fossero fatte a scrutinio segreto, una possibilità prevista espressamente dall’art. 49 del Regolamento della Camera, a patto che ci sia una richiesta di almeno 20 deputati o un Presidente di un gruppo con almeno tale consistenza numerica (art. 51 RC). Il resto, come si sa, è storia nota. Nonostante il parere favorevole del Governo e della Commissione, l’emendamento è stato bocciato per un solo voto, rendendo quindi evidente che nella maggioranza c’è stato chi (sembra tra i 40 e i 50) ha votato contrariamente a quanto stabilito dal proprio gruppo parlamentare, i cd. franchi tiratori. Bisogna innanzitutto premettere che la sconfitta del Governo su un singolo emendamento non determina, com’è naturale che sia, un obbligo giuridico di dimissioni (previsto invece in altre fattispecie, come ad esempio la bocciatura di una questione di fiducia o l’approvazione di una mozione di sfiducia). Resta tuttavia un fatto politico rilevante, soprattutto su un provvedimento come il DDL elettorale.

A questo punto può essere utile capire quali siano le altre fattispecie per cui si può richiedere il voto segreto. Le altre ipotesi previste dal Regolamento della Camera riguardano le votazioni (in Aula) riguardanti le persone (come per esempio l’elezione del Presidente d’Assemblea o dell’Ufficio di Presidenza) e su richiesta “quelle che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all’articolo 32, comma secondo, della Costituzione”, sulle modifiche al Regolamento, sull’istituzione di Commissioni Parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni.

Come si può vedere dall’elencazione di queste fattispecie, il voto segreto si pone in questo senso come complemento del divieto di mandato imperativo, previsto dall’art. 67 della Costituzione; si tratta infatti di ipotesi in cui la delicatezza (morale o politica) della questione può indurre il parlamentare a votare “secondo coscienza”, anche in maniera difforme dalle indicazioni di partito: una possibilità tutelata da queste disposizioni.

Ad una lettura più aderente alla tattica parlamentare (e forse cinicamente più realistica), è tuttavia altresì vero che nelle ipotesi più politiche previste dall’art. 49 RC (e quindi a maggior ragione per la più politica delle leggi, la legge elettorale) il ricorso al voto segreto è anche una potente arma tattica per rendere plastiche le divisioni e le fratture all’interno della maggioranza. Esattamente quello che hanno fatto le opposizioni con il DDL elettorale da poco approvato dalla Camera.

Foto: camera.it