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Come funzione l’elezione del Sindaco (e del Consiglio Comunale)?
di Matteo Apicella
Il 24 e il 25 maggio si svolgerà un turno di elezioni amministrative che coinvolgerà diverse città, tra cui diversi capoluoghi di provincia ed un capoluogo di regione (Venezia). Ma come si elegge il Sindaco? Per capirlo, è necessario fare alcune premesse. Prima di tutto, l’elezione del Sindaco è un’elezione diretta, poiché questo viene scelto direttamente dai cittadini (e infatti sulla scheda elettorale è presente proprio il nome del candidato); bisogna poi considerare che insieme all’elezione del Sindaco si elegge anche il Consiglio Comunale: la composizione di quest’ultimo organo ed in particolare la distribuzione dei seggi, come si vedrà, sono infatti direttamente influenzati dai risultati dell’elezioni del Sindaco. In ultimo, il d.lgs. 267/2000 cd. TUEL prevede dei meccanismi diversi di elezione per Sindaco e Consiglio, tra i Comuni con più di 15mila abitanti e quelli con meno.
- Comuni con meno di 15 mila di abitanti: nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, l’elezione del Sindaco avviene con un turno unico; vince il candidato che prende più voti e si procede al ballottaggio, soltanto in caso di effettivo pareggio dei candidati. Alla lista del candidato vincente, vengono assegnati i 2/3 dei seggi in Consiglio, mentre gli altri vengono assegnati proporzionalmente ai voti presi dalle liste collegate agli altri candidati. Inoltre, rispetto ai Comuni più grandi, ciascun candidato può essere sostenuto da una sola lista.
- Comuni con più di 15 mila abitanti: in questo caso, come noto, per l’elezione del Sindaco è prevista la possibilità di un secondo turno di ballottaggio, da svolgersi nel caso nessun candidato superi il 50% dei voti validi al primo turno, a cui accedono i due candidati più votati. In caso di elezione al primo turno, le liste che sostengono il candidato eletto (nei comuni maggiori possono essere più di una), ricevono il 60% dei seggi, sempre che non ne abbiano ottenuti di più su base proporzionale (cioè secondo i voti effettivamente presi) o non hanno preso meno del 40% dei voti validi. Quest’ipotesi (per cui quindi un candidato sindaco supera il 50% e l’insieme delle liste che lo sostengono non raggiunge il 40%) può succedere in caso di ricorso massiccio al voto disgiunto o di voto per il solo candidato sindaco, senza barrare alcuna lista per il Consiglio Comunale. I seggi restanti vengono invece assegnati su base proporzionale. Anche in caso di vittoria al ballottaggio, le liste che sostengono il candidato vincente ottengono il 60% dei seggi (se non ne hanno ottenuti di più); in questa quota sono comprese anche le liste che hanno deciso di sostenere il candidato al ballottaggio, pur avendo al primo turno sostenuto altri candidati che non hanno avuto accesso al ballottaggio (cd. apparentamento).
Questo stretto legame tra Sindaco e Consiglio non si manifesta solo nel momento dell’elezione, ma è una caratteristica che permea il funzionamento dell’ente comunale, e diventa particolarmente visibile nel momento della cessazione di uno dei due organi. Infatti, secondo il principio aut simul stabunt aut simul cadent, le cause di scioglimento del Consiglio (art.141 TUEL, tra cui atti contrari alla legge o alla Costituzione, mancata approvazione del bilancio nei termini, ma anche dimissioni o decadenza del Sindaco) determina la rimozione anche del Sindaco. In altri termini quindi, se decade uno dei due organi, decade anche l’altro. Ciò comporta, al contrario di quanto succede a livello nazionale, che nel corso di una stessa consiliatura non può essere espresso un sindaco di un’altra maggioranza politica.
Fonte foto: Ministero dell’Interno