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“Caro energia”, le misure previste dal nuovo DL Bollette

Posted: 18 Aprile 2023 alle 15:58   /   by   /   comments (0)

di Sara Tasca

Il Governo Meloni prosegue il suo percorso di contrasto al “caro energia” tramite la promulgazione di un nuovo decreto-legge che interviene con uno stanziamento di circa 4,9 miliardi di euro per finanziare misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si tratta del cosiddetto “DL Bollette”, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera che ne hanno da poco iniziato l’esame avviando il consueto ciclo di audizioni. I relatori del provvedimento sono l’On. Guerino Testa di Fratelli d’Italia e l’On. Annarita Patriarca di Forza Italia. 

Il Capo I contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, l’articolo 1, comma 1, proroga per il secondo trimestre 2023 i bonus sociali energia elettrica e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e/o in gravi condizioni di salute con valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per le forniture di energia elettrica e di gas previste per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico sono rideterminate con elevazione a 30.000 euro dell’indicatore della situazione economica equivalente valido per il 2023.

L’articolo 2 prevede l’applicazione dell’IVA al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Viene inoltre confermata, per il mese di aprile, l’applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l’anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65% rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.

All’articolo 3 viene stabilita la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.

L’articolo 4 proroga fino al 30 giugno 2023, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese, i contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, riconosciuti a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale,

All’articolo 5 viene rideterminata la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo l’esclusione dell’utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 e degli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Tramite l’articolo 6 si dispone una deroga, esclusivamente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. Infine, l’articolo 7, In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest’ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.