Newsletter subscribe

Registrandoti accetti la nostra informativa sulla Privacy

Authorities, Efficienza energetica, Energia Elettrica, Gas, Governo, In Primo Piano, Parlamento, Senza categoria

Tutela simile, un’uscita troppo accompagnata

Posted: 16 Marzo 2017 alle 7:59   /   by   /   comments (0)

Di Francesca Morra e Lorenzo Parola, Studio Paul Hastings (Europe) LLP
Questo articolo è stato pubblicato su Staffetta Quotidiana


Dal 1° gennaio 2017 clienti domestici e piccole imprese possono aderire alle offerte di “Tutela Simile”, meccanismo introdotto dall’Autorità per l’energia per favorire il passaggio al mercato libero. L’Autorità ha così introdotto condizioni “regolate” di libero mercato. L’analisi degli avvocati Francesca Morra e Lorenzo Parola dello Studio Legale Paul Hastings (Europe) LLP

La “tutela simile” è stata introdotta dall’Autorità per l’Energia con delibera 369/2016/R/eel del 7 luglio 2016. Il meccanismo è rivolto esclusivamente a clienti domestici e piccole imprese che possono beneficiare del servizio di maggior tutela (ossia, alla somministrazione di energia elettrica alle condizioni regolate dall’Autorità) e prevede la possibilità di aderire ad un’offerta di uno dei 28 fornitori accreditati1, come pubblicata sul sito gestito dall’Acquirente Unico www.portaletutelasimile.it. Nonostante le offerte siano formalmente di mercato libero, si distinguono esclusivamente per uno sconto rispetto alle condizioni di maggior tutela, che viene applicato dai fornitori una tantum nella prima bolletta. Anche le condizioni contrattuali (ad es. fatturazione e termini di pagamento, rateizzazione, deposito cauzionale ecc.) dei vari fornitori sono omogenee perché basate su quelle predisposte dall’Autorità.

Tale meccanismo è stato pensato dal regolatore per “accompagnare” il cliente finale al mercato libero, visto che nel 2018 la maggior tutela è destinata a scomparire.

Gli sconti previsti dalle offerte di tutela simile hanno lo scopo dichiarato di incentivare i clienti finali all’abbandono della maggior tutela e alla transizione sul libero mercato. Questi, inoltre, non hanno necessità di concentrarsi sugli elementi contrattuali diversi dal prezzo, visto che essi sono i medesimi per tutti i fornitori. Il cliente interessato, quindi, può limitarsi a comparare le offerte ordinate sul portale in maniera decrescente per entità dello sconto.

I clienti finali possono essere anche aiutati nella comprensione delle offerte e del meccanismo nel suo complesso dai cd. “facilitatori”, che sono soggetti (associazioni di consumatori e organizzazioni rappresentanti le piccole imprese) accreditati presso l’Autorità.

Nello specifico, fino al 30 giugno 2018 il cliente (o il facilitatore per suo conto) può accedere sul portale, visionare le offerte e scegliere quella preferita previa registrazione al sito. Il portale rimanda, quindi, il cliente al sito web del fornitore attraverso cui il cliente può aderire al contratto.

Non sono previste diverse modalità di stipula. Tuttavia, il contratto non è perfezionato con l’adesione del cliente poiché il fornitore può accettare o meno la richiesta entro 15 giorni. Al pari di ogni contratto di somministrazione di energia elettrica, la conclusione via web deve in ogni caso essere seguita dall’invio in formato cartaceo (o altre modalità) di taluni documenti. In particolare, ai fornitori di energia elettrica è richiesto di inserire nei loro contratti la richiesta al cliente dei dati catastali l’immobile e la dichiarazione di legittima occupazione dello stesso. Per quanto, quindi, il regolatore e i fornitori si sforzino di rendere più agevole la conclusione dei contratti, la normativa primaria pone non pochi ostacoli per un processo di stipula snello.

La durata del contratto è di 12 mesi. Alla scadenza dello stesso, ove il cliente non concluda un contratto di mercato libero con il fornitore della tutela simile o con altro fornitore, sarà servito dal primo in base ad una struttura standard definita dall’Autorità. Il cliente può inoltre decidere di rientrare nel servizio di maggior tutela. Tuttavia, va detto anche che il non sapere cosa succederà alla scadenza del dodicesimo mese non certo aiuta il consumatore nella scelta.

È evidente, quindi, che per l’Autorità i clienti finali sono ancora molto lontani dall’essere pronti per il mercato libero (posizione, tra l’altro, espressa in più occasioni nell’ambito delle varie proposte di abrogazione della maggior tutela). Ed infatti, 1) nonostante il cliente “esca” dalla maggior tutela può rientrarvi in qualsiasi momento; 2) le condizioni economiche della tutela simile sono quelle della maggior tutela con applicazione di uno sconto; 3) le condizioni contrattuali dei vari fornitori sono omogenee e stabilite dall’Autorità2; 4) i clienti, che non sono solo domestici ma anche piccole imprese (che quotidianamente si interfacciano con fornitori di vario genere e che, quindi dovrebbero essere maggiormente in grado di comparare offerte commerciali) possono comunque essere assistiti da “facilitatori” accreditati; 5) se il cliente non comunica la propria decisione al termine dei 12 mesi, le condizioni economiche e contrattuali di “mercato libero” applicabili sono definite secondo quanto indicato dall’Autorità. Su tale ultimo aspetto, è doveroso rilevare che, d’altro canto, dal punto di vista giuridico, in alternativa a tale soluzione, il contratto di tutela simile avrebbe dovuto individuare il prezzo applicabile alla scadenza dei 12 mesi o quantomeno dei criteri oggettivi di determinabilità dello stesso3; probabilmente, però, tale esercizio sarebbe stato troppo difficile per i fornitori con così tanto anticipo4. Se l’esigenza di prevedere la disciplina applicabile alla cessazione del contratto è senz’altro comprensibile, non può non rilevarsi, tuttavia, che continuare ad applicare condizioni “regolate” di “mercato libero” anche dopo i 12 mesi appare una contraddizione in termini.

Nonostante l’”accompagnamento” prefigurato dall’Autorità, sinora il numero delle adesioni alla tutela simile non è così incoraggiante5. Immaginiamo che ciò possa essere dovuto, tra l’altro, alla mancata conoscenza dello strumento da parte dei clienti finali (nonostante gli obblighi di comunicazione in bolletta tesi ad informare il cliente di tale possibilità6), la scarsa propensione di una certa parte di clienti finali alla conclusione dei contratti di fornitura di energia online oppure, per i clienti più sofisticati già intenzionati a passare sul mercato libero, la difficoltà di comparare le offerte di tutela simile non tanto tra di loro e con la maggior tutela ma con le altre offerte di (vero) mercato libero.

Al fine di monitorare il funzionamento dello strumento, l’Autorità ha stabilito che l’Acquirente Unico dovrà inviare report periodici sulle attivazioni avvenute, il numero di accessi al portale, il numero dei codici di prenotazione emessi, i dati relativi ai facilitatori ecc. Nei prossimi mesi, quindi, potremo avere contezza della misura del successo di tale strumento tra i clienti finali.

Note:
  1. L’Autorità ha stabilito determinati requisiti per poter accreditarsi come fornitore di tutela simile, tra cui avere un numero minimo di clienti serviti.
  2. Di fatto, quindi, i fornitori accreditati competono tra loro esclusivamente per l’entità dello sconto applicato.
  3. Non sarebbe, infatti, valida l’obbligazione del cliente finale ove un elemento essenziale del contratto (il prezzo) fosse determinato arbitrariamente dal fornitore ex post.
  4. Né sarebbe stato realisticamente ipotizzabile prevedere che alla cessazione del contratto di tutela simile al cliente “silente” non fosse più fornita energia.
  5. Alla fine di gennaio erano circa 1.000.
  6. Si vedano Comunicati del 4 novembre 2016 e del 7 febbraio 2017.