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Dibattito pubblico: iter, contenuti e novità del provvedimento

Posted: 25 Gennaio 2018 alle 14:06   /   by   /   comments (0)

Le opere devono essere utili e condivise dai territori, perché sono a servizio delle comunità.  I territori debbono comprendere che attraverso le connessioni si sviluppano l’economia e opportunità di lavoro”, sono le parole di Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno “Connettere l’Italia” in occasione del quale è stato presentato lo schema di decreto per il Dibattito pubblico sulle Grandi Opere, previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

Si tratta del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) “Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, trasmesso ora al Parlamento dopo l’esame della Conferenza Unificata. Le Commissioni competenti, Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato, dovranno esprimere il proprio parere entro il 29 gennaio. È in questa occasione che il relatore del provvedimento alla Camera, Ermete Realacci (PD), ha preannunciato l’intenzione di “porre come condizione della proposta di parere l’inclusione delle infrastrutture energetiche tra le opere sottoposte a Dibattito pubblico”.

Sì, perché la novità principale del testo del dpcm uscito dalla Conferenza Unificata riguarda proprio l’esclusione delle opere energetiche e degli impianti di trattamento dei rifiuti dall’obbligo del dibattito pubblico.

Gran parte delle opere energetiche, in realtà, erano state eliminate già nella versione precedente del provvedimento. È il caso degli oleodotti, gasdotti, raffinerie, centrali idroelettriche ed eoliche, impianti di trattamento dei rifiuti nucleari, ecc. Fonti giornalistiche di settore, tuttavia, dichiarano che il dibattito pubblico relativo alle opere energetiche dovrebbe comunque essere inserito in altri provvedimenti quali l’attuazione della riforma VIA.

Opere energetiche a parte, dunque, il dibattito pubblico sarà obbligatorio su opere sopra i 200 o 500 milioni di euro, a seconda delle tipologie, o su richiesta del governo, degli enti locali o dei cittadini (50mila firme). Come tempistiche, il dibattito durerà 4 mesi cui vanno aggiunti a monte una fase di progettazione del processo decisionale di 3 mesi e a valle una possibile proroga di 2 mesi.

La gestione sarà affidata ad un responsabile del dibattito pubblico che sarà una figura indipendente selezionata dal proponente dell’opera con una gara fra gli iscritti a un elenco tenuto dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (elementi che si contrappongono dal punto di vista concettuale). Il responsabile del dibattito pubblico coordinerà le proprie attività con il proponente dell’opera e il Comitato di monitoraggio (formato dagli enti locali su cui insiste l’opera). Quest’ultimo assisterà il soggetto proponente e avrà il compito di: a) contribuire alla definizione delle modalità di svolgimento del dibattito pubblico; b) collaborare alla realizzazione e alla supervisione del dibattito; c) concorrere alla soluzione dei problemi e delle criticità che eventualmente si manifestino durante il dibattito; d) contribuire alla discussione e alla valutazione delle proposte emerse nel corso del dibattito pubblico.

La procedura si considererà conclusa quando il proponente, entro tre mesi dalla fine del dibattito, presenterà un dossier conclusivo che dovrà evidenziare la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.