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Authorities, Energia Elettrica, In Primo Piano, Rinnovabili

Dispacciamento elettrico e sbilanciamenti. Una riforma organica che si fa attendere

Posted: 24 Gennaio 2017 alle 15:59   /   by   /   comments (0)

Di Teresa Arnoni
Avvocato,
Studio Legale Paul Hastings (Europe) LLP 

Dispacciamento e sbilanciamento L’energia elettrica non è un bene facilmente immagazzinabile: quando prodotta viene smistata nel momento stesso in cui viene consumata. Per garantire la continuità della fornitura ed evitare di compromettere il funzionamento del sistema elettrico, i prelievi e le immissioni di energia in rete devono essere sempre in equilibrio. Agli impianti di produzione viene chiesto, perciò, di effettuare una previsione (programmazione) delle immissioni il più possibile vicina al quantitativo di energia che sarà realmente reso disponibile in rete (dispacciato). La differenza tra programmazione, definita anche programma vincolante, e reale immissione in rete costituisce la quantità di energia elettrica “sbilanciata”. Quando l’unità di produzione immette più o meno energia rispetto a quanto dichiarato nel programma vincolante, il gestore di rete (Terna) applica i corrispettivi di sbilanciamento e cioè attribuisce al quantitativo sbilanciato da ogni impianto un valore in euro.

Nell’attuale contesto di riforma della regolazione concernente gli sbilanciamenti, negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno avuto un impatto rilevante sul mercato, senza, tuttavia, stabilire un quadro definitivo della disciplina in esame.

In sintesi, da un lato, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha inteso porre rimedio alle anomalie e agli elementi di vulnerabilità della disciplina in esame rispetto a comportamenti opportunistici degli operatori, tesi a trarre profitti (“estranei alla finalità della disciplina del dispacciamento”) mediante strategie di sovra/sottoprogrammazione in immissione e in prelievo, anomalie, peraltro, già rilevate in seno alle annullate deliberazioni nn. 342/2012, 239/2013 e 285/2013. Dall’altro lato, nelle more di una riforma organica e complessiva del servizio di dispacciamento, la stessa Autorità ha introdotto un nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti.

Sul primo punto, rilevano la delibera 333/2016 – con la quale si è inteso correggere situazioni di squilibrio tra gli operatori, emerse in seguito all’annullamento giurisdizionale delle delibere nn. 342/2012, 239/2013 e 285/2013 – e la delibera 342/2016 recante l’avvio del “procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del REMIT (Regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, n.d.r)”, alla quale hanno fatto seguito le relative comunicazioni di risultanze istruttorie (CRI), trasmesse agli operatori coinvolti tra settembre e ottobre dello scorso anno.

Secondo l’Autorità, le strategie di programmazione avrebbero compromesso “l’interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta nei mercati elettrici”, costituendo una minaccia al buon funzionamento dei mercati. Ex delibera 342/2016, tali strategie si configurerebbero come potenziali condotte abusive ai sensi dell’art. 5 del REMIT, nonché (limitatamente alle strategie di programmazione non coerenti) come possibili violazioni dell’art. 14.6 della deliberazione 111/06.

Alcuni operatori, ritenendo i provvedimenti di cui sopra viziati da diversi profili di legittimità, hanno impugnato innanzi al TAR le delibere nn. 333/2016 e 342/2016, le CRI e i provvedimenti successivi correlati (tra i quali la delibera 575/2016). Ad oggi, si è in attesa di fissazione dell’udienza di merito, verosimilmente prima dell’estate.

In pendenza di giudizio, il procedimento avviato con delibera 342/2016 (o meglio, i procedimenti individuali relativi a ciascun operatore coinvolto) è in procinto di conclusione. L’Autorità dell’Energia è chiamata ad adottare a breve una delibera di contenuto generale per stabilire sia i criteri di quantificazione delle somme che i soggetti coinvolti sono tenuti a restituire, sia eventuali nuove archiviazioni (la delibera 813/2016 ne aveva già disposto alcune). Inoltre, a norma di quanto disposto nelle CRI, i soggetti coinvolti nel procedimento potrebbero essere destinatari di provvedimenti prescrittivi o sanzionatori specifici. Sul quantum da restituire, si ritiene che ragionevolmente l’Autorità adotti un metodo di calcolo parametrato sia sui guadagni sia sulle perdite realizzate (in seguito agli sbilanciamenti effettuati) nel periodo di osservazione o, eventualmente, in un lasso di tempo circoscritto.

In tale contesto, nelle more di una riforma organica del servizio di dispacciamento, è solo la delibera 444/2016 a introdurre, emendando l’Allegato A alla delibera 111/06, un nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti, transitorio e di applicazione graduale a partire dal 1 agosto 2016. Il provvedimento disciplina meccanismi che incentivino una corretta e diligente programmazione e che consentano la rilevazione sistematica di possibili violazioni dell’obbligo di corretta programmazione (anche ai fini dell’adozione di misure prescrittive/sanzionatorie). Il regime di nuova introduzione, tuttavia, è stato recentemente modificato dalla delibera 800/2016 la quale: (i) proroga fino ad aprile 2017 il regime transitorio che, ai sensi della delibera 444/2016, era in vigore fino a dicembre 2016; (ii) subordinatamente alla definizione di modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata su misure effettive, modifica la determinazione del segno zonale da maggio 2016 e innalza al 30% le bande di applicazione dei prezzi duali ex delibera 444/2016/R/eel; (iii) conferma la non applicazione del sistema misto single-dual pricing ai punti di dispacciamento per unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili.