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Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: perché si vota?
di Matteo Apicella
Il prossimo 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sul Disegno di legge (ddl) costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 30 ottobre il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento che modifica alcuni articoli della Costituzione e lo stesso giorno c’è stata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il procedimento di approvazione di un ddl di modifica della Costituzione è dettato dall’art. 138 Cost, che, per quanto qui interessa, prevede che se nelle seconde votazioni alla Camera ed al Senato (in totale sono previste quattro votazioni, quindi due per ramo), il provvedimento non sia approvato almeno dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera (maggioranza cd. qualificata), entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge un quinto dei componenti della Camera o del Senato, 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali possono richiedere su quella legge un referendum. Nel caso di specie, non vi è stata l’approvazione nelle seconde votazioni con la maggioranza qualificata e quindi il 18 novembre la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di referendum presentata da parlamentari di maggioranza ed opposizione, stabilendo anche il quesito su cui verterà la consultazione.
A questo punto sorge quindi la domanda: quando è previsto il referendum? A tal proposito, l’art. 15 della l. 352/1970 stabilisce che il referendum sia indetto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla decisione della Cassazione (dunque dal 18 novembre). La data dovrà poi essere stabilita, con lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica, tra il 50esimo e il 70esimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione (ovvero il decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio). Con queste tempistiche, quindi, il referendum dovrebbe essere indetto entro il 17 gennaio e svolgersi tra l’8 e il 28 marzo (come infatti poi è successo). La situazione era però stata complicata dall’inizio, il 22 dicembre, di una seconda raccolta firme per un’altra richiesta di referendum (per presentare la quale c’è tempo fino al 30 gennaio) che ha raggiunto anch’essa la quota di 500.000 firme. Una volta depositata la richiesta, questa dovrebbe essere comunque vagliata dalla Corte di Cassazione, che ha 30 giorni per effettuare il controllo. Da qui era nata quindi una situazione di incertezza sulla fissazione della data che aveva portato il Consiglio dei Ministri a rinviare la decisione: i dubbi erano dettati da due diverse interpretazioni della norma: da un lato il Governo avrebbe potuto (come poi ha fatto) procedere subito con la proposta di fissazione della data; dall’altra avrebbe potuto attendere il 30 gennaio, termine ultimo per il deposito delle richieste, con uno slittamento della data della consultazione. A tal proposito essendo stata scelta la prima ipotesi, il Comitato promotore della seconda raccolta firma ha già proposto ricorso. A livello dottrinale, entrambe le interpretazioni della norma sono considerate legittime, tuttavia, la prassi con i precedenti referendum costituzionali va nella direzione di aspettare il termine ultimo per il deposito delle richieste.