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La “stanza delle lobby”: ecco come la Camera regolamenta l’accesso dei portatori di interessi

Posted: 14 Febbraio 2017 alle 17:37   /   by   /   comments (0)

L’8 febbraio scorso l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera per rendere operativo il Regolamento che disciplina l’attività di rappresentanza di interessi svolta all’interno di Montecitorio. In realtà, le regole per i lobbisti erano già state discusse dalla Giunta per il Regolamento nell’aprile 2016 (qui l’articolo di Powerzine), insieme al Codice di condotta dei deputati, ma ora che arrivano anche i dettagli della delibera tutto sembra pronto affinché il Regolamento e il registro dei portatori di interessi entrino in vigore entro i prossimi 30 giorni. Un ruolo chiave nell’iter che ha portato al via libera di questo importante provvedimento spetta senz’altro al relatore, l’Onorevole Pino Pisicchio, e alla Vicepresidente della Camera Marina Sereni la quale ha voluto accelerare i tempi per dotare la sede del potere legislativo di uno strumento immediatamente applicabile. Ricordiamo, infatti, che si tratta di un’approvazione in via sperimentale, che cioè non modifica il Regolamento della Camera e non richiede l’esame in Aula.

LE NOVITÀ PREVISTE DALLA DELIBERA

La “stanza degli interessi” è sicuramente la maggiore innovazione voluta dal gruppo di lavoro guidato dall’Onorevole Sereni, dando seguito a quanto previsto dal Regolamento votato ad aprile che già accennava ad attrezzature e appositi locati da adibire a luogo di incontro con i deputati. La Camera, quindi, metterà a disposizione una stanza riservata ai lobbisti iscritti che potranno così seguire sugli schermi tv lo svolgimento dei lavori parlamentari. Essendo d’ora in poi vietato l’”appostamento” – passateci il termine – nei paraggi delle Commissioni e degli altri organi parlamentari, ci si aspetta forse che il deputato si rechi nella suddetta stanza per incontrare il suo interlocutore. Ora, tutto ciò, almeno per come appare, pone quanto meno un problema di riservatezza dei colloqui che, stante la rigidità del testo, sembrerebbe venir meno.

La delibera di attuazione specifica inoltre che sarà il Collegio dei deputati questori a sovrintendere alla tenuta del registro e alle iscrizioni, vale a dire verifica dei requisiti, puntualità/esaustività della relazione annuale ecc. Iscrizioni che si potranno effettuare tramite un’applicazione sul sito internet della Camera – analogamente a quanto previsto per l’iscrizione al registro del Ministero dello Sviluppo Economico – con l’obbligo per gli interessati di dar conto delle eventuali variazioni nel corso del tempo. Altra novità è il rilascio di un titolo di accesso annuale, con la decadenza di tutti gli altri permessi eventualmente rilasciati sinora.

L’articolo 2 stabilisce che, al momento dell’iscrizione, si debbano indicare in maniera “anche sintetica” (cit.) i nomi dei soggetti che si intende incontrare, insieme a una descrizione delle azioni che si andrà a svolgere. Inoltre, a differenza del registro istituito di recente al MiSE, ai lobbisti di Montecitorio non è richiesto di inserire la stima delle risorse economiche da impiegare per le varie attività.

Si prevede poi che agli iscritti diversi dalle persone fisiche ‒ vale a dire, la maggior parte, se pensiamo alle società di consulenza specializzate e alle imprese ‒ possono essere rilasciate massimo due autorizzazioni nominative per l’accesso a Montecitorio, mentre le organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittrici di contratti collettivi di lavoro potranno ottenerne fino a un massimo di quattro. Differenze sussistono anche per quando riguarda la conferma periodica del possesso dei requisiti per poter essere iscritti: annuale per tutti, ad eccezione dei sindacati che rinnoveranno l’iscrizione di legislatura in legislatura.

Capitolo a parte quello delle sanzioni. Una volta appurate le eventuali trasgressioni da parte del Collegio, sono previste la sospensione sino a un anno e, per i casi più gravi, il divieto di reinscrizione per un massimo di cinque anni. Gli iscritti al registro delle lobby sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione “sulla base di un apposito modello standard” che verrà immediatamente pubblicata sul sito web della Camera al pari dell’elenco degli iscritti che non hanno fatto pervenire la documentazione: scaduto il termine utile di dieci giorni (un mese per i ritardi giustificati), chi non presenta la relazione annuale viene sospeso per un periodo massimo di cinque anni. Inoltre, su segnalazione di un deputato o di terzi ovvero anche d’ufficio, il Collegio dei questori può svolgere verifiche per accertare che chi rappresenta interessi per conto di terzi abbia specificato il soggetto per conto del quale opera e il termine temporale dell’attività di rappresentanza. Il tutto, reso pubblico sul sito internet della Camera.

SERVE COMUNQUE UNA LEGGE UNITARIA SULLA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

In assenza di una legge che disciplini il fenomeno nel suo complesso – anche il Ministero dello Sviluppo economico e alcune Regioni hanno un loro registro dei lobbisti – si tratta senza dubbio di un passo in avanti delle nostre istituzioni. Ora che dopo il referendum costituzionale il Senato continuerà ad esercitare le stesse funzioni della Camera, è auspicabile che Palazzo Madama segua l’esempio dei colleghi di Montecitorio, magari riaprendo la discussione sulle tante proposte di legge presentate in materia di rappresentanza di interessi e colmare così il gap con gli altri Paesi democratici.