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Ddl Green Economy alle battute finali. Energia in primo piano

ddl green economy
Posted: 21 Novembre 2015 alle 18:10   /   by   /   comments (0)

Con un iter traballante iniziato a febbraio 2014 il Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, conosciuto come ddl Green Economy, è finalmente arrivato alla fase di approvazione finale alla Camera, che lo sta per votare in questi giorni in seconda lettura. Il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci del Partito Democratico, tra i principali promotori del disegno di legge, ha invitato i deputati della Commissione ad approvare il testo così come trasmesso dal Senato di modo che entri subito in vigore, anche considerato il rischio che gli stanziamenti in esso previsti possano essere vanificati nel corso dell’esame della prossima legge di stabilità. Realacci ha valuto però positivamente l’ipotesi di ordini del giorno sugli aspetti ritenuti meritevoli di maggiore approfondimento oppure un unico odg unico che raccolga tutte le osservazioni della Commissione.

Diverse le modifiche apportate dal Senato in cui il ddl ha “soggiornato” per quasi un intero anno. Vediamo quali sono i principali articoli che riguardano il tema energia.

Una nuova governance per ENEA

L’articolo 4, attraverso un’integrale sostituzione dell’articolo 37 della legge n. 99/2009, provvede a disciplinare l’organizzazione dell’Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MISE adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente. Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente.

E&P offshore: norme ambientali per lo scarico in mare. Esclusa la VIA per elettrodotti in cavo interrato di Terna

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte. Nello stesso articolo si escludono dai progetti di competenza statale soggetti a VIA e a valutazione ambientale strategica (VAS), gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a quaranta chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Introdotta la Valutazione di Impatto Sanitario

All’articolo 9 si prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA.

Autoconsumo e SEU. Si elimina il tetto della potenza

L’articolo 12 che riguarda modifiche alla qualifica dei SEU, è stato integrato al Senato. Viene soppresso tra le qualifiche SEU la “potenza nominale non superiore a 20MWe e complessivamente installata sullo stesso sito”. La “titolarità nel medesimo soggetto giuridico” è sostituita dalla “titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica ORC (Organic Rankine Cycle) sono riconosciuti i titoli di efficienza energetica.

Sottoprodotti di origine biologica oggetto di incentivazione

L’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Il comma in esame, infatti, inserisce: i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e, sulla base delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, anche i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali, della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

Geolocalizzazione e garanzia finanziaria per i pannelli solari

Nessun ritocco all’articolo 41 che prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della norma, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Acque: idroelettrico e sistema idrico

Con una norma che avevamo già anticipato qui, si introducono disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano stabilisce che il sovracanone si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il comma 2 specifica che il sovracanone va pagato non oltre 24 mesi dalla data di concessione, quando questa è stata assegnata a partire dal 1° gennaio 2015. Il comma 3 modifica un articolo del Testo Unico Ambientale e allarga la platea delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma che sono salvaguardate. Il comma 4, è l’unico introdotto nel corso dell’esame al Senato, amplia il novero delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti che possono essere fatte salve, in deroga alla disciplina generale secondo cui l’ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane

Infine norme modifica circa la destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra e l’istituzione delle Oil free Zone, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.